In merito alle detrazioni fiscali collegate all’abbattimento delle barriere architettonico va precisato che la L. 30/12/2021, n. 234 – Legge di bilancio 2022 – Prorogata fino al 2025 secondo comma 42, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 ha introdotto una nuova detrazione fiscale.

Il comma ha introdotto l’ art. 119-ter del D.L. 34/2020 che riconosce ai contribuenti una detrazione per le spese documentate sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche come ascensori, montascale, piattaforma elevatrice e montascale a pedana consentono di beneficiare di una detrazione Irpef.

Questi rientrano nella categoria degli interventi agevolati anche i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile, come telefoni a viva voce, touchscreen, computer o tastiere espanse per i quali è già prevista la detrazione Irpef del 19%.

A tal proposito giova ricordare anche che nei condomini è fondamentale il discorso relativo alle dimensioni delle scale.

  • Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. I gradini devono avere una pedata antisdrucciolevole e preferibilmente a pianta rettangolare e con un profilo continuo a spigoli arrotondati.
  • Le rampe di scale che sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, con pendenza limitata e costante per l’intero sviluppo della scala.
  • I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.
  • Si deve indicare l’inizio e la fine della rampa con un segnale al pavimento situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino.
  • Il parapetto deve avere un’altezza minima di 1,00 m.
  • Le scale ad uso privato che non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m. In tal caso devono comunque essere rispettati il rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e l’altezza minima del parapetto (1 m).
  • I gradini delle scale di un edificio residenziale devono rispettare il rapporto tra alzata e pedata: la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.

Art. a cura del Dott. Corrado Pergoli amministratore di condominio a Roma zona Tuscolana – Appia – Cinecittà – Quarto Miglio – Quadraro – Statuario – Capannelle – Appio Claudio – Casilina – Torre Maura – Pineto – Atri – Roseto degli Abruzzi – Silvi Marina (TE)