La necessità di eliminare le barriere architettoniche in condominio deve prevalere sugli eventuali vincoli storici cui è sottoposto l’edificio condominiale. Secondo la Corte di Cassazione, che si è espressa sull’argomento con la sentenza 9101/2018, bisogna garantire l’accessibilità degli edifici nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Barriere architettoniche e edifici vincolati

I giudici della Corte di Cassazione hanno spiegato che, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche in condominio, la Legge 13/1989 costituisce l’espressione di un principio di solidarietà sociale, ma persegue anche finalità di carattere pubblicistico perché favorisce l’accessibilità agli edifici nell’interesse generale.

Esiste inoltre, ha sottolineato la Cassazione, un principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche in condominio.

Si tratta, sostengono i giudici, di “un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo a condizione che sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione”.

L’installazione di un ascensore, ha concluso la Cassazione, rientra nei poteri dei condòmini che devono rispettare comunque i limiti previsti dall’articolo 1102 del Codice Civile. Questo significa che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.

Nel caso preso in esame dai giudici, un condomino disabile aveva iniziato dei lavori per l’abbattimento del muro perimetrale, posto sul ballatoio della prima rampa di scale del fabbricato, per inserirvi la porta d’ingresso di un ascensore. I vicini avevano chiesto e ottenuto dal Tribunale ordinario la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi.

Dopo una serie di ricorsi, la Cassazione ha ribaltato la situazione dando ragione al disabile responsabile dell’intervento per l’installazione dell’ascensore.

Secondo i giudici, l’uso dell’ascensore era indispensabile al disabile per poter accedere alla sua abitazione. Dopo aver accertato che l’ascensore non arrecasse pericoli per la stabilità dell’edificio né compromettesse il decoro architettonico, i lavori sono stati quindi sbloccati.

NOVITA’ DEL 2024

Con il D.L. 39-2024 viene soppressa la possibilità di fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura. In modo residuale viene mantenuta questa possibilità solo per nei casi in cui, prima dell’entrata in vigore del decreto, “a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Resta pertanto l’opzione della detrazione del 75% in 10 anni.

ARTICOLO A CURA DEL DOTT. CORRADO PERGOLI, AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO A ROMA: TUSCOLANA, CINECITTÀ, QUADRARO, STATUARIO, QUARTO MIGLIO, APPIA, TORRE MAURA ED A TERAMO E PROVINCIA: PINETO, ROSETO DEGLI ABRUZZI, ATRI, SCERNE DI PINETO, SILVI MARINA,MONTESILVANO


0 commenti

Lascia un commento

Segnaposto per l'avatar