L’articolo 1117 del Codice Civile fornisce un elenco dettagliato delle parti comuni, che comprende:
- Il suolo su cui sorge l’edificio: la base su cui poggia l’intero condominio.
- Le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari: l’ossatura e la copertura dell’edificio.
- Le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i cortili: gli spazi di passaggio e di aggregazione.
- Gli impianti centralizzati: come l’ascensore, il riscaldamento, l’antenna centralizzata.
- Locali per i servizi comuni: come la portineria, la lavanderia, i locali di deposito.
Come si ripartiscono le spese?
La ripartizione delle spese relative alle parti comuni avviene in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino, salvo diverse convenzioni stabilite dal regolamento condominiale. Tuttavia, per alcune spese, come quelle relative all’ascensore o al riscaldamento, si può tenere conto anche dell’effettivo utilizzo del servizio.
Come si utilizzano le parti comuni?
L’utilizzo delle parti comuni è disciplinato dal regolamento condominiale e dalle delibere dell’assemblea condominiale. In generale, ogni condomino può utilizzare le parti comuni nel rispetto della loro destinazione e senza pregiudicare i diritti degli altri condomini.
Quali sono le responsabilità?
La responsabilità per la manutenzione e la sicurezza delle parti comuni ricade sull’amministratore di condominio, che è tenuto a vigilare sul corretto stato di conservazione e a intervenire in caso di necessità.
Novità e aggiornamenti recenti
La riforma del condominio del 2012 ha introdotto importanti novità in materia di parti comuni, come la possibilità di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la disciplina dell’utilizzo delle parti comuni per le attività di telecomunicazione.
Nello specifico ha contribuito a modernizzare la disciplina delle telecomunicazioni in condominio, favorendo l’accesso alle nuove tecnologie e semplificando l’installazione di infrastrutture di rete.
- Diritto all’installazione di infrastrutture:
- La riforma ha rafforzato il diritto dei condomini all’installazione di infrastrutture di telecomunicazione, come antenne, parabole e impianti per la fibra ottica.
- Questo diritto è esercitabile nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza, e senza pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio.
- Facilitazione per le reti in fibra ottica:
- La legge ha introdotto disposizioni specifiche per agevolare la posa della fibra ottica negli edifici condominiali, riconoscendo l’importanza di questa tecnologia per lo sviluppo del Paese.
- Utilizzo delle parti comuni:
- Le parti comuni dell’edificio possono essere utilizzate per l’installazione di infrastrutture di telecomunicazione, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.
- L’assemblea può stabilire le modalità di utilizzo delle parti comuni e la ripartizione delle spese.
- Antenne e parabole:
- la normativa vigente, permette l’installazione di antenne e parabole per la ricezione di segnali televisivi e satellitari, salvo diverse disposizioni del regolamento condominiale.
Punti importanti da considerare:
- È fondamentale rispettare le normative tecniche e di sicurezza per l’installazione di infrastrutture di telecomunicazione.
- L’installazione deve avvenire nel rispetto del decoro architettonico dell’edificio.
- È consigliabile informare l’amministratore di condominio e, se necessario, richiedere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
- L’articolo 1117 del Codice Civile fornisce un elenco dettagliato delle parti comuni
ARTICOLO A CURA DEL DOTT. CORRADO PERGOLI, AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO A ROMA (studio a Via Quarto Miglio): TUSCOLANA, CINECITTÀ, QUADRARO, STATUARIO, QUARTO MIGLIO, APPIA, TORRE MAURA E A TERAMO E PROVINCIA (studio a Via Garibaldi 67 Pineto): PINETO, ROSETO DEGLI ABRUZZI, ATRI, SCERNE DI PINETO, SILVI MARINA.