L’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile prevede che l’amministratore di condominio sia tenuto a comunicare ai creditori insoddisfatti i dati dei condomini morosi che lo interpellano. Tale obbligo mira a garantire ai fornitori la possibilità di agire per il recupero dei crediti vantati nei confronti del condominio.
Tuttavia, la comunicazione dei dati personali dei condomini deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003).
Modalità e limiti della comunicazione
L’amministratore di condominio può comunicare ai fornitori solo i dati strettamente necessari per il recupero del credito, ovvero:
- Nominativo del condomino moroso
- Indirizzo dell’unità immobiliare
- Importo del debito
È vietata la comunicazione di dati sensibili o di ulteriori informazioni personali non pertinenti al recupero del credito. La comunicazione dei dati deve avvenire solo su richiesta del fornitore e previa verifica della legittimità del credito vantato.
Responsabilità dell’amministratore
L’amministratore di condominio è responsabile della corretta gestione dei dati personali dei condomini e deve adottare tutte le misure necessarie per garantirne la sicurezza e la riservatezza.
In caso di violazione della normativa sulla privacy, l’amministratore può essere soggetto a sanzioni amministrative e penali.
Tutela dei condomini
I condomini hanno il diritto di essere informati sulla comunicazione dei propri dati ai fornitori e di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi.
In caso di contestazioni sulla morosità, i condomini possono rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o all’autorità giudiziaria.
Casistiche pratiche e soluzioni
- Fornitore che richiede i dati prima di intraprendere azioni legali:
- L’amministratore, dopo aver verificato la legittimità del credito, può fornire i dati del condomino moroso, limitandosi a quelli strettamente necessari.
- È consigliabile informare il condomino moroso della comunicazione dei suoi dati al fornitore.
- Fornitore che ha già ottenuto un decreto ingiuntivo:
- In questo caso, l’amministratore è tenuto a fornire i dati del condomino moroso, in quanto il fornitore ha già un titolo esecutivo.
- Contestazione della morosità da parte del condomino:
- Se il condomino contesta la morosità, l’amministratore deve sospendere la comunicazione dei dati al fornitore e invitare le parti a risolvere la controversia.
- In caso di persistente disaccordo, la questione dovrà essere risolta in sede giudiziaria.
Consigli utili per l’amministratore
- Definire una procedura interna:
- È consigliabile definire una procedura interna per la gestione delle richieste di comunicazione dei dati dei morosi, al fine di garantire la conformità alla normativa sulla privacy.
- Conservare la documentazione:
- L’amministratore deve conservare la documentazione relativa alle richieste di comunicazione dei dati e alle comunicazioni effettuate.
- Informare i condomini:
- È importante informare i condomini sulle modalità di comunicazione dei loro dati ai fornitori e sui loro diritti in materia di privacy.
- Richiedere sempre un documento ufficiale che attesti il credito vantato.
- Comunicare solo dati oggettivi e documentabili.
- Consultare un legale esperto in materia di condominio e privacy.
Tutela dei condomini nel rispetto della privacy
- I condomini hanno il diritto di accedere ai propri dati personali e di chiederne la rettifica o la cancellazione.
- In caso di violazione della normativa sulla privacy, i condomini possono rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Aspetti legali aggiuntivi
- La legge sulla privacy impone all’amministratore di condominio di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali dei condomini.
- È importante sapere che la divulgazione di dati personali non necessari alla riscossione del debito, può portare a conseguenze legali, per chi la effettua.
In conclusione, la comunicazione dei dati dei condomini morosi ai fornitori è una questione complessa che richiede un’attenta valutazione e una gestione oculata. L’amministratore di condominio deve agire nel rispetto della normativa vigente, garantendo un equilibrio tra la tutela del credito dei fornitori e la tutela della privacy dei condomini. La cosa fondamentale da tener conto è che l’articolo prevende che il fornitore possa agire verso il condominio solo dopo aver escusso senza successo i morosi e quindi sembra emergere definitivamente il vincolo di parziarietà in condominio previsto per la prima volta dalla rivoluzionaria sentenza di Cassazione n. 9148 del 2008.
ARTICOLO A CURA DEL DOTT. CORRADO PERGOLI, AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO A ROMA: TUSCOLANA, CINECITTÀ, QUADRARO, STATUARIO, QUARTO MIGLIO, APPIA, TORRE MAURA E A TERAMO E PROVINCIA: PINETO, ROSETO DEGLI ABRUZZI, ATRI, SCERNE DI PINETO, SILVI MARINA.