Il lastrico solare è la superficie terminale dell’edificio ed esercita la funzione primaria di protezione dell’edificio medesimo in quanto copertura/tetto delle sottostanti unità immobiliari (Cassazione 27942 del 2013).

Le spese per gli interventi finalizzati alla riparazione o ricostruzione di un lastrico o di una terrazza a livello ad uso esclusivo si ripartiscono in base all’articolo 1126 del Codice Civile.

L’obbligo di contribuire alle spese in questione trova il suo fondamento non nella natura condominiale o privata del lastrico ma nella utilità che questo assicura sia al condomino utente sia agli altri condomini

L’imputazione delle spese di riparazione o ricostruzione di un lastrico solare ad uso esclusivo in base all articolo 1126 parte dal presupposto che chi ne ha l’uso esclusivo debba contribuire in maniera maggiore rispetto agli altri condomini proprietari di immobili sottostanti poiché lo stesso ne detiene il calpestìo ed è titolare di un uso privilegiato o più intenso.

Il titolare dell’ uso esclusivo è tenuto a partecipare per un terzo alle spese mentre rientra nei due terzi solo se proprietario di un’altra unità immobiliari sottostanti il lastrico solare in questione ( Cass. 11449/1992).

Nei due terzi rientrano i condomini proprietari delle unità immobiliari comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o da ricostruire.

Art. a cura del Dott. Corrado Pergoli amministratore di condominio a Roma zona Tuscolana – Appia – Cinecittà – Quarto Miglio – Quadraro – Statuario – Capannelle – Appio Claudio – Casilina – Torre Maura – Pineto – Atri – Roseto degli Abruzzi – Silvi Marina (TE)