Con la pronuncia numero 8736 del 4 maggio 2017 il tribunale di Roma ha ribadito il principio per il quale condomini che abbiano regolarmente distaccato la derivazione del proprio impianto di riscaldamento da quello comune sono tenuti comunque a pagare non solo le spese di manutenzione straordinaria conservazione e messa a norma dell’impianto di riscaldamento, ma anche quelle derivanti dal consumo involontario.

Resta comunque vero che il distaccato viene esonerato dalle spese di consumo e di conduzione dell’impianto, ma sono comunque dovute le spese per esempio per l’energia elettrica necessaria per la produzione distribuzione del calore oppure le spese derivanti dal consumo involontario di cui beneficiano comunque gli ambienti privati non allacciati all’impianto centralizzato. Di conseguenza anche in caso di contabilizzazione del calore il prelievo involontario deve essere pagato dal distaccato.

Art. a cura del Dott. Corrado Pergoli amministratore di condominio a Roma zona Tuscolana – Appia – Cinecittà – Quarto Miglio – Quadraro – Statuario – Capannelle – Appio Claudio – Casilina – Torre Maura – Pineto – Atri – Roseto degli Abruzzi – Silvi Marina (TE)