Analisi delle differenze tra la documentazione richiesta per accedere ai bonus statali, con particolare attenzione alla CILA e alla CILAS, e le implicazioni per i committenti e i condomini.

In questo periodo in cui sembrano farla da padrone i famosi bonus statali oramai noti a tutti, l’importante è andare ad analizzare la differenza della documentazione richiesta al fine di accedere a tali bonus. In particolare per il super bonus 110% è stata elaborata una particolare forma di CILA così a una comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico (CILAS).

Ciò non significa che rispetto alla precedente forma di CILA la documentazione richiesta esonera da qualsiasi responsabilità il committente. Semplicemente il tecnico non dovrà attestare la conformità urbanistica, problema che resta assolutamente in capo comunque al committente e quindi al condomino. A differenza della Cila esiste un altro strumento utilizzabile solo per determinate opere che in alcuni comuni viene ancora chiamata CIL ovvero comunicazione di inizio lavori e che non necessita di una asseverazione di un tecnico.

Le opere rientranti in quest’ultima categoria sono le cosiddette opere di edilizia libera ex articolo 6 comma 1 del dpr 380 del 2001 ossia tutte opere di manutenzione ordinaria riguardanti sia la facciata, che gli infissi che la finitura delle scale, gli ascensori l’impianto elettrico, i parapetti e ringhiere manti di copertura e le guaine, gli impianti di illuminazione interni ed esterni e gli impianti di protezione antincendio.

Chiaramente la procedura per accedere a tali opere molto più snella, in quanto viene inviata direttamente dall’amministratore o da un tecnico di fiducia, senza necessità di un asseverazione obbligatoria del tecnico stesso.

Art. a cura del Dott. Corrado Pergoli amministratore di condominio a Roma zona Tuscolana – Appia – Cinecittà – Quarto Miglio – Quadraro – Statuario – Capannelle – Appio Claudio – Casilina – Torre Maura – Pineto – Atri – Roseto degli Abruzzi – Silvi Marina (TE)